Comipa

CONSORZIO TRA MUTUE ITALIANE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

In sintesi

Il termine COMIPA identifica l’acronimo di “Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza”. Il COMIPA, costituito nel 1989 sotto forma di società cooperativa, è un Consorzio di Mutue che opera a livello nazionale per la promozione e lo sviluppo della mutualità associativa, soprattutto nel settore sanitario e sociale. Una Mutua è un’organizzazione che:
1. fornisce agli associati prestazioni integrative sanitarie ed assistenziali nonché servizi di protezione sociale commisurati alle loro esigenze ed a quelle delle loro famiglie;
2. non avendo scopi di lucro, opera unicamente in favore degli associati e dei loro familiari, rendendoli partecipi dei benefici della solidarietà;
3. garantisce, per statuto, un’amministrazione trasparente: consente ai Soci di determinare il suo funzionamento mediante l’elezione degli amministratori ed il controllo della gestione.

Le Mutue in Italia possono assumere forme giuridiche diverse, in particolare quella di associazione e quella di società di mutuo soccorso:

1. se costituite nella forma di associazione sono regolate dal libro I del Codice Civile, artt. 14 – 35 per le associazioni riconosciute come persone giuridiche e artt. 36 – 42 per le associazioni non riconosciute come persone giuridiche;
2. se costituite nella forma di società di mutuo soccorso sono regolate dalla legge speciale 3818/1886,  modificata  dall’art. 23, comma 1,  del

decreto-legge 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 Dicembre 2012, n. 221; questo tipo di società deve essere iscritta al registro delle imprese, sezione imprese sociali, l’iscrizione a tale registro permette alla società di acquisire la personalità giuridica, che garantisce l’autonomia patrimoniale perfetta.

In ogni caso, le Mutue possono essere definite enti di natura assistenziale, costituite prevalentemente nella forma giuridica dell’Associazione riconosciuta, potendo in questo modo sviluppare un’ampia gamma di attività che vada oltre la sfera dell’assistenza socio- sanitaria, godendo di autonomia patrimoniale perfetta (in virtù dell’acquisizione della personalità giuridica a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361) ed al contempo usufruendo delle agevolazioni previste dalla legge per questo tipo di enti, entro i limiti e nel rispetto dei vincoli dettati dalla legge stessa.

Le Mutue possono perseguire uno o alcuni dei seguenti fini:

1. assicurare ai Soci sussidi ed assistenze nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia;
2. venire in aiuto alle famiglie dei Soci defunti;
3. cooperare all’educazione dei Soci e delle loro famiglie;
4. dare aiuto ai Soci per l’acquisto di beni e servizi ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica.

Contatti

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